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L’Università Agraria di Cammoro

Il 31 dicembre 1898 la giunta arbitrale di Spoleto dichiarò definitivamente affrancati a favore degli abitanti di Cammoro i beni passati dopo l’unità, al demanio comunale di Sellano; il 9 novembre 1899 si costituì l’Università agraria (detta anche Comunanza Agraria) di Cammoro con l’approvazione dello statuto da parte della Giunta provinciale amministrativa. L’Università agraria fu costituita collo scopo del godimento dei beni appartenenti per indiviso alle famiglie che la compon[evano]…(art.1). il 10 novembre furono eletti il presidente Eusebio Bianchi, che attivamente aveva partecipato alla vicenda dell’affrancazione, e il primo Consiglio di amministrazione composto da Pietro Fiorelli, Luigi Ronchetti, Agostino Brama, Feliciano Quaglia. Segretario fu nominato Giuseppe Merli di Trevi, amministrativo di professione, che ricoprirà la carica ininterrottamente fino al dicembre 1934.
Faranno parte dell’Assemblea Generale tutti gli utenti padri di famiglia, maggiori di età. Morto il padre, subentrano i figli maggiori o per i minori i loro legittimi rappresentanti (art. 2); il padre di famiglia poteva essere rappresentato dal figlio maggiore, mediante delega (art.3). l’articolo 4 stabiliva che l’Assemblea, equiparata ai consigli comunali, poteva anche distribuire fra gli utenti le rendite nette da spese od erogarle in altro modo. La stessa doveva essere convocata due volte l’anno e ogni volta il Consiglio di amministrazione lo avesse ritenuto necessario (art.6). Il Consiglio, con i poteri delle giunte comunali, composto dal presidente e da quattro consiglieri, veniva eletto ogni tre anni e nominava,fuori del suo seno, il segretario, il tesoriere e la guardia campestre (art.7). Aveva il potere di vendere il taglio dei boschi, l’affitto delle tartufaie e farà le altre lavorazioni, con procedura d’asta pubblica o a trattativa privata, dando preferenza a parità di condizioni agli utenti, i quali, ugualmente, andavano favoriti per l’esecuzione dei lavori intrapresi a cura della Comunanza (art.8). L’articolo 5 ripropone la differenziazione di diritti, senza eliminarla completamente, tra originari e forestieri: Saranno utenti tutte le famiglie originarie del luogo e quelle che vi dimorano permanentemente da oltre trent’anni, o quelle che vi possiedono, tenendovi il rappresentante o colono… però per i possedimenti non residenti, il Consiglio di amministrazione potrà imporre una tassa annua… Per la ammissioni di nuovi utenti provvederà l’assemblea generale volta per volta..
Nuovi statuti-regolamenti saranno approvati il 17 dicembre 1936 dalla Deputazione provinciale amministrativa, e l’8 giugno 1951 dalla Prefettura. Entrambi i cambiamenti statuari erano relativi principalmente alle disposizioni di carattere generale riguardanti l’amministrazione, in particolare prevedevano uno spostamento di poteri dall’Assemblea e dal Consiglio, alla persona del presidente. Per il resto rimasero sostanzialmente inalterate le norme di carattere particolare e lo locale, riguardanti la gestione del patrimonio
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